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D. 18/06/1992 n. 50b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) gli estremi del bando di gara pubblicato; d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 31 e 32; e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del la lettera d'invito. 4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima dalla data di invio alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 155, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IIIA (preinformazione), sempreché l'avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di cui all'allegato IIIC (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato IIID (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione. 5. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telescritto, telocopia o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1. 6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui ai paragrafi 3 e 4 deve essere adeguatamente prorogato. Art. 20 1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 19, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito. 2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telecopia o per telefono, le domande devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1. Art. 21 Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee bandi di gara concernenti gli appalti di servizi non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva. Art. 22 Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché delle relazioni statistiche previste all'articolo 16, paragrafo 4 ed all'articolo 39, e la nomenclatura prevista agli allegati IA e IB, nonché il riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura nell'ambito delle categorie di servizi elencati negli allegati precitati, possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 40, paragrafo 3. Art. 23 1. Gli appalti vengono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3, tenuto conto dell'articolo 24, e dopo che l'idoneità dei prestatori non esclusi a norma dell'articolo 29 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di cui agli articoli 31 e 32. 2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che: - ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione; - sia salvaguardata la riservatezza delle offerte in attesa della loro valutazione; -se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata; -l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione. Art. 24 1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione del contratto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti e quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse. Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti. Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 14, paragrafo 5 lettere a) e b). 2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi ai sensi della presente direttiva. Art. 25 Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente d'indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi. L'indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del prestatore principale di servizi. Art. 26 1. Le offerte possono venir presentate da raggruppamenti di prestatori di servizi. A tali raggruppamenti non può venir richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia venir richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto. 2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a svolgere la prestazione del servizio di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. 3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio di cui trattasi. Art. 27 1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 29 a 35, quelli che verranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di prestatori di servizi che intendono invitare in questo caso tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura del servizio da prestare fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti prestatori di servizi. In ogni caso il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. 3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. 4. Ogni Stato membro garantisce che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai cittadini di altri stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini. Art. 28 1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere prestati i servizi, applicabili ai servizi oggetto dell'appalto. 3. L'amministrazione che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti o partecipanti ad una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 37 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse. Art. 29 Può venir escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque prestatore di servizi il quale: a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciale o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali; b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali; c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale di prestatore di servizi, con sentenza passata in giudicato; d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione; e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o di quello dell'amministrazione; f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell'amministrazione; g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo o non abbia fornito dette informazioni. Quando l'amministrazione chiede al prestatore di servizi la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ovvero f), essa accetta come prova sufficiente: -i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal "casellario giudiziario" o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi; - i casi di cui alle lettere e) ovvero f) un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci siffatti documenti o certificati, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata resa dalla persona interessata davanti ad un'autorità giudiziaria od amministrativa, un notaio o un competente organismo professionale o commerciale nel paese d'origine od in quello di provenienza. Gli Stati membri designano, nel termine di cui all'articolo 44, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e certificati in questione e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. |
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